IL SINDACO
- Premesso che questo Comune, in associazione con altri comuni del territorio, ha intrapreso un programma di azioni per il contenimento dell’incremento delle popolazioni di colombo di città, che recano gravi danni al patrimonio pubblico e privato e sono causa di rischi per la salute delle persone con difese immunitarie ridotte come bambini, anziani,malati;
- che le misure più importanti da assumere allo scopo sono la riduzione delle risorse trofiche specie d’inverno e in generale la riduzione dei luoghi di nidificazione e di posa;
- che è in fase di ultimazione la bozza di un regolamento di polizia rurale che i Comuni intendono adottare in modo uniforme su tutto il territorio e che affronterà tra l’altro la problematica di cui si tratta;
- che il Regolamento Edilizio non contiene indicazioni specifiche finalizzate ad impedire la creazione di nuovi siti di nidificazione o di posa per i colombi senza danneggiare altre specie utili all’uomo;
- che è stato distribuito alle famiglie un volantino di sensibilizzazione predisposto dai Comuni il quale, oltre a fornire le indicazioni utili a favorire la risoluzione del problema nelle costruzioni esistenti, fornisce alcune indicazioni sulle regole da rispettare nelle nuove costruzioni, facendo riferimento ad un atto di cui ogni cittadino può prendere visione presso l’Ufficio Tecnico del suo comune;
- che, in attesa dell’adeguamento dei regolamenti comunali, occorre adottare in via di urgenza tale atto;
- Visto l’articolo 50 c.5 del Decreto legislativo 267/2000 s.m.i.
O R D I N A
1) È fatto obbligo a tutti i titolari/gestori di silos, granai e depositi di qualsiasi genere di cereali e di alimentari sfusi di qualsiasi tipo di tenerli chiusi nel periodo autunnale/invernale, per impedire l’alimentazione dei colombi;
2) Tutti coloro che per qualsiasi causa e in qualsiasi tempo effettuano sversamento/spandimento di cereali, riso, sementi o alimentari di qualsiasi tipo su aree pubbliche o private, sono tenuti a rimuoverli con immediatezza. La presente prescrizione non si applica ai cereali che vengono sparsi sul terreno in occasione delle operazioni di trebbiatura e di erpicatura;
3) Nelle nuove costruzioni e nel recupero/ristrutturazione di edifici esistenti a qualsiasi uso destinati, anche artigianale/industriale e agricolo come, a solo titolo esemplificativo tettoie e stalle, si dovranno adottare i seguenti accorgimenti:
Saranno evitate all’interno e all’esterno travature, capriate, mensole ed altre strutture che consentano la posa dei colombi. L’inclinazione di un piano superiore a 60° non consente la posa dei colombi.
Nel caso in cui sia indispensabile impiegare strutture che offrono piani di posa a giorno, detti spazi dovranno essere completamente chiusi con polistirolo, legno o altri materiali robusti, schiume espansibili, reti metalliche robuste.
L’accesso alle parti alte delle tettoie e degli interni degli edifici potrà essere impedito anche mediante rete robusta agganciata alla parte alta delle pareti, senza lasciare spazio tra rete e muri. Per reti robuste si intendono in questa regolamentazione reti da voliera, cm 5X5 o 4X4.
Le finestre ed altri accessi ai solai devono essere forniti di infissi robusti, se vetrati difesi da reti metalliche installate dall’esterno o comunque in modo che non sia possibile la posa dei colombi sui davanzali. Le aperture e le reti dovranno avere un diametro inferiore a 6 cm. Gli spazi tra i muri e il sottotetto dovranno essere chiusi accuratamente.
Le tegole con curvatura che consente l’accesso agli uccelli dovranno essere difese con gronde antipassero o altri accorgimenti idonei.
Le buche pontaie dovranno essere chiuse in alternativa o posizionando 1-2 mattoni in modo da ridurre i fori di entrata a meno di 6 cm oppure con rete metallica robusta posizionata accuratamente e possibilmente dall’esterno.
In sede di presentazione di richieste di permesso di costruire o di DIA il proprietario dovrà attestare che sia nel progetto che nella sua esecuzione saranno rispettate le prescrizioni contenute oltre che nel Regolamento edilizio anche nella presente ordinanza e di essere a conoscenza che, in caso si evidenziasse successivamente che sono stati creati, anche involontariamente, luoghi di nidificazione o di posa, sarà emanata nei confronti del proprietario dell’edificio ordinanza per l’eliminazione degli inconvenienti che si saranno manifestati.
4) Il Comando Polizia Municipale, le Forze dell’Ordine, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Agricoltura del Comune sono incaricati ciascuno per quanto di competenza di far rispettare la presente ordinanza, che viene portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e notizia ai giornali locali.
RICORDA
che l’alimentazione degli animali selvatici e comunque l’abbandono di alimenti nelle zone rurali come nell’abitato sono vietati dalla legge.
Carmagnola, 27.02.2009
Il Sindaco
Gian Luigi Surra