Da qui nasce la necessità di introdurre un regolamento per l'attività di gestione del rischio sanitario da parte delle strutture che preveda una funzione di monitoraggio e prevenzione.
Le novità introdotte dalla legge Gelli, infatti, sono numerose: dalla riforma sulla responsabilità civile e penale di tutti coloro che lavorano in campo sanitario, all'obbligo assicurativo per tutti i medici come forma di tutela.
Ma vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.
Nasce il Garante per il diritto alla salute
Di che cosa si tratta? È la prima novità presentata dalla legge Gelli, che introduce la figura del Difensore civico nella veste di “Garante del diritto alla salute”, il quale può essere adito dai pazienti in maniera gratuita per segnalazioni di disfunzioni del sistema di assistenza sanitaria. Nel caso in cui abbia verificato direttamente la fondatezza della segnalazione, il Difensore può intervenire a tutela del diritto leso del cittadino. (Verrà inoltre istituito in ogni Regione il Centro per la Gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati sui rischi ed eventi negativi, e nello specifico, sulla loro causa e frequenza ed i costi del contenzioso.)
Responsabilità penale del medico
L'art. 6 della legge Gelli - Bianco sancisce che non è citabile per colpa in via penale il sanitario che provoca un danno ad un paziente se segue le buone pratiche clinico - assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida. Questa norma comporta sicuramente un notevole alleggerimento della responsabilità professionale dei medici, con la speranza di risolvere il problema della “medicina difensiva”, pratica molto diffusa tra i medici che per tutelarsi, richiedono più visite ed accertamenti di quelle realmente ritenuti necessari.
Permane, invece, la responsabilità penale per colpa grave in caso di imperizia del sanitario nel caso in cui non vengano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico - assistenziali.
Responsabilità civile del medico
La legge Gelli prevede una distinzione tra responsabilità civile del medico, che diventa extracontrattuale, e quella della struttura ospedaliera che rimane di tipo contrattuale.
Che cosa comporta? Con responsabilità extracontrattuale non è più responsabilità del medico provare la propria correttezza professionale, ma è il paziente che dovrà dimostrare che la colpa di eventuali danni subiti, ricade sul medico in casi di inadempienze. La struttura ospedaliera, invece, conservando una responsabilità contrattuale, dovrà dimostrare di non avere responsabilità offrendo la prova del corretto adempimento.
Obbligo di assicurazione
“Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante all'interno della struttura, e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera”. Cita così l'articolo 10 della nuova legge il quale stabilisce, inoltre, che “le strutture sanitarie dovranno rendere nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti e le clausole assicurative.” Questo perché il danneggiato ha diritto di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o dell'esercente la professione che svolge la propria attività all'interno o anche al di fuori della struttura sanitaria.
Tentativo obbligatorio di riconciliazione
Per accelerare i tempi per l'ottenimento di un risarcimento, il ddl Gelli ha introdotto l'obbligo del tentativo di conciliazione stragiudiziale prima di andare in tribunale, a pena di improcedibilità dell'azione processuale.
“Chi intende esercitare un'azione giudiziaria relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, deve preventivamente tentare una conciliazione, a cui devono partecipare entrambe le parti supportate dalle rispettive compagnie assicurative, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno.”
Clausole di invarianza finanziaria
In conclusione, all'art.18, viene sottolineato che tale normativa, dovrà essere attuata da parte delle amministrazioni interessate “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, vale a dire “nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili”. Ovviamente è lecito domandarsi se questo sia possibile, considerato che difficilmente l'attuazione di tale normativa può essere posta in essere dalle amministrazioni senza che alle stesse vengano fornite le necessarie risorse e competenze.