Con l’introduzione della c.d. “cedolare secca sugli affitti” (dlgs. n. 23 del 14.3.2003) è venuto meno l’obbligo di comunicazione da parte dei privati della cessione di fabbricati all’autorità di Pubblica sicurezza e, quindi, al Comune. La comunicazione non dovrà più essere effettuata anche per i contratti di compravendita immobiliare in quanto la registrazione dei contratti assorbe l’obbligo precedentemente connesso alla comunicazione stessa. La comunicazione di cessione del fabbricato continua invece a costituire obbligo per i contratti di locazione ai fini di attività di impresa, arti e professioni.