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SI COMUNICA CHE ENTRO IL 20 GENNAIO 2011 sono tenuti a presentare denuncia ai fini della TRRSU tutti coloro che nel corso dell'anno 2010 hanno avuto:
UTENZE DOMESTICHE :
nuove occupazioni o detenzioni di locali ad uso abitazione, tenute a disposizione, affittate con mobilio;
variazioni di nucleo familiare, di metratura, di destinazione d'uso dei locali ed, in genere, di tutti quegli elementi in grado di incidere sul computo del tributo dovuto.
UTENZE NON DOMESTICHE :
nuove occupazioni o detenzioni di locali ed aree ad uso di attività commerciali, artigianali, di servizio, industriali;
variazioni di carattere amministrativo, di metratura, di destinazione d'uso, ed in genere di tutti quegli elementi in grado di incidere sul computo del tributo dovuto.
Entro lo stesso termine deve essere presentata la domanda per:
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI - Artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (riduzioni per abitazioni tenute a disposizione da cittadini iscritti all'AIRE; riduzioni per le attività produttive, commerciali e di servizi; esenzioni per i nuclei familiari con portatori di handicap, anziani titolari di pensioni sociali o minime, ecc.). Si precisa che dall’anno 2011, su indicazione del Consiglio Comunale, il limite minimo di età per ottenere il beneficio esonerativo per i pensionati a basso reddito, sarà di 60 anni, anziché i 65 attualmente previsti.
RACCOLTA DIFFERENZIATA - nelle more dell’approvazione delle modifiche al vigente regolamento TARSU e su indicazione del Consiglio Comunale si comunica che, dall’anno 2011, sarà riconosciuto lo sconto del 10% solamente ai contribuenti che effettuano la raccolta differenziata della frazione umida mediante compostaggio domestico. La relativa richiesta va presentata entro il medesimo termine del 20 gennaio 2011. Si rammenta che i contribuenti che abbiano già presentato le richieste di agevolazione e per raccolta differenziata della frazione umida mediante compostaggio domestico per gli anni precedenti, non devono più ripresentarle.
In caso di omessa, incompleta, infedele o tardiva denuncia saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 507/1993.